Una professione ancora "giovane"
Se il counseling nasce negli Stati Uniti e approda in Europa dalla Gran Bretagna, in Italia, si possono rintracciare attività affini al counseling nella storia dell'assistenza sociale, con inizio intorno agli anni Venti, anche se le iniziative assistenziali formalmente costituitesi nel 1929 hanno un carattere prettamente filantropico e volontario. All'inizio degli anni Trenta nascono le prime scuole convitto, esclusivamente femminili, per assistenti sociali e circa venti anni dopo iniziano a svilupparsi istituti aperti anche a diplomati di sesso maschile. Solo intorno agli anni Settanta alcune scuole di formazione in psicoterapia iniziano a formare figure professionali orientate alla relazione e centrate sull'individuo, pur non avendo ancora una definizione di competenza (1). Tale definizione, con il termine counselor e counseling, inizia a essere utilizzata a partire dagli anni Novanta, con la nascita delle prime associazioni mirate a promuovere questa specifica relazione d'aiuto e a regolamentarne l'esercizio.
Nel maggio 2000, negli elenchi del IV Rapporto di monitoraggio sulle Associazioni rappresentative delle Professioni non regolamentate del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) (2) sono riportate per la prima volta due associazioni di counseling: l'Associazione Internazionale Counseling (AICo) e la SICo.
Attualmente il counseling in Italia non è ancora una professione regolamentata, nel senso che è priva di un ordine professionale e non sono indicati a livello statale i requisiti minimi necessari per esercitarla, a differenza di quanto avviene per le così dette professioni regolamentate (architetto, medico, ingegnere, ecc.) (3). Non esiste ancora una normativa di riferimento che indichi un percorso formativo obbligatorio o l'obbligo per il professionista di iscrizione a un qualche albo professionale, anche se le associazioni di categoria (4) hanno adottato delle serie di regole e parametri cui devono attenersi le scuole di formazione e i singoli counselor da esse formati (5).
Anche in assenza di una normativa specifica, dunque, il counselor deve possedere una formazione teorica e pratica adeguata; avere fatto personale esperienza e pratica dei contenuti teorici e adempiere ai doveri fiscali mediante l'apertura di una partita IVA e di una posizione previdenziale presso l'INPS ed emettere, per le proprie prestazioni, fatture comprensive degli oneri di legge (6).
Per saperne di più, il sito di AssoCounseling è il più informato su tutto quanto concerne la normativa in vigore. Sul sito www.psicologiaecounseling.com è inoltre possibile avere informazioni su quanto sta accadendo in particolare in Lombardia nel "rapporto" tra Ordine degli Psicologi e scuole di formazione.
note
1) Una sorta di "rivalutazione" delle scienze psicologiche va collegata alla chiusura degli ospedali psichiatrici successiva alla legge 180 del 1978, dopo la quale si assiste a una evoluzione del concetto di malattia mentale e, successivamente, a una maggiore attenzione verso nuove modalità di intervento e di terapia, comprese quelle di ascolto, che favoriscono anche l'attenzione verso il counseling.
2) Va ricordato però che il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, organo previsto dall’articolo 99 della Costituzione, è di tipo prevalentemente consultivo, benché abbia diritto all’iniziativa legislativa per le materie di sua competenza (legislazione economica e sociale, con esclusione di quella tributaria). La sua banca dati delle associazioni professionali va considerata uno strumento conoscitivo del fenomeno associativo, e come tale non ha efficacia giuridica, né può operare distinzioni tra le associazioni che in essa sono comprese e le altre che non lo sono. Va quindi sottolineato che il CNEL non riconosce alcun titolo rilasciato dalle associazioni, non avendo potere in merito. Cfr. in proposito l'articolo "Counseling professionale e dintorni", di Lucia Fani e Tommaso Valleri sul sito www.assocounseling.it.
3) In Italia in realtà non esiste una natura giuridica specifica per le associazioni professionali di categoria in generale e tutte le associazioni che si autodefiniscono tali sono delle associazioni senza fine di lucro. La Commissione Europea ha facoltà di convocare apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di ogni Stato: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri (ognuno per la propria competenza) e poi, eventualmente, Ordini, Albi o Collegi professionali e associazioni rappresentative delle professioni. Si ipotizza dunque, in futuro, un tavolo europeo che tratti di riconoscimenti e qualifiche professionali. In particolare, il Decreto Legislativo 206 del 9/11/2007 pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9/11/2007, S.O. 228/L., attuando la direttiva europea 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha definito all’articolo 26 (piattaforma comune) le linee guida per tutte quelle associazioni che intendevano essere rappresentative delle professioni, specificando al comma 4 che l’individuazione di tali associazioni spettava al Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle politiche europee, sentito il parere del CNEL. Il decreto interministeriale DM 28/4/2008 (in materia di "Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco") ha in effetti attuato le procedure di verifica per tali associazioni, alcune delle quali hanno proposto la propria documentazione al fine di ottenere la relativa verifica. L’11 febbraio 2009 però, con due diverse sentenze, il TAR Lazio, sezione I, ha annullato il DM 28//2008 e allo stato attuale l’unica fonte normativa di riferimento rimane il citato articolo 26.
4) Hanno lo scopo proprio di fungere da organismo di verifica delle competenze possedute dal singolo professionista e di certificarle attraverso il rilascio di un Certificato di competenza professionale. I professionisti in possesso di tale certificato vengono poi inseriti all'interno di un apposito Registro. Attualmente le associazioni di categoria di counseling in Italia, oltre alle già citate AICo (www.aicounselling.it), SICo (www.sicoitalia.it.), e AssoCounseling (www.assocounseling.it), sono il Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti (CNCP - www.counsellingcncp.org), la Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia - Divisione Counseling (FAIP - www.faipnet.it), l’Associazione Nazionale Counselor Relazionali (ANCORE - www.ancore.net), la Società Italiana Counselor e Operatore Olistico (SICOOl - www.sicool.it).
5) Per certificazione o accreditamento s'intende il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o una persona a svolgere funzioni specifiche. L'accreditamento o certificazione è una scelta volontaria fatta da chi intende impegnarsi nel dare evidenza di una caratteristica in più per quanto riguarda la correttezza, la trasparenza e la professionalità della propria attività. Va tenuto presente che i sistemi di organizzazione delle professioni sono sostanzialmente due. Il sistema autorizzatorio è tipico delle professioni ordinistiche regolamentate: l’ordine professionale verifica che il professionista possegga i requisiti minimi previsti dallo Stato (titolo di studio specifico, superamento dell'esame di Stato, ecc.) e ne formalizza l'iscrizione. Si basa sull’idea che la qualità di una prestazione professionale sia strettamente collegata con l’iter accademico del professionista e il controllo avviene a monte. Il sistema accreditatorio è tipico invece delle professioni non regolamentate: è un processo di valutazione sistematico e periodico svolto da un’agenzia esterna o da un altro organismo, il cui obiettivo è quello di verificare il possesso da parte delle strutture o dei professionisti di requisiti predeterminati che si ritiene influiscano sulla qualità della prestazione professionale. L'idea è di fornire agli utenti, in assenza di un ordine professionale, un valido modello di riferimento che consenta una scelta più consapevole del professionista al quale rivolgersi. Il professionista, pertanto, pur non essendo obbligato da alcuna norma, in piena libertà e autonomia decide di effettuare un percorso formativo che risponde a precisi requisiti (durata, materie, programmi, ecc.); sottoporsi a un esame di valutazione delle proprie competenze professionali; rispettare un Codice deontologico che prevede sanzioni graduate rispetto all’eventuale illecito commesso; effettuare un aggiornamento permanente durante il proprio percorso professionale; sottoporsi a una verifica periodica delle competenze certificate; stipulare una specifica polizza assicurativa (RCT) che copra il rischio derivante dall’esercizio della propria attività professionale. L’organo certificatore (l’associazione di categoria) dal canto suo verifica il mantenimento da parte del professionista delle conoscenze e delle competenze che gli hanno consentito di ottenere il certificato di competenza. Per la natura stessa del modello accreditatorio, le norme relative all'accreditamento (requisiti minimi, validità temporale del certificato, ecc.) non possono che essere in progress. Infatti il sistema accreditatorio deve essere sufficientemente elastico per rispondere tempestivamente sia alla nascita di nuove professioni sia al mutamento di quelle già esistenti. Cfr. Counseling professionale e dintorni, di Fani L. e Valleri T., sul sito www.assocounseling.it.
6) Quanto alla tutela della professione e degli utenti, non esistendo una precisa normativa in merito, sia gli utenti del counseling sia i counselor, come ogni cittadino, sono soggetti alla legge ordinaria e alle istituzioni competenti: il Tribunale che, nelle sue diverse esplicazioni, applica quanto è previsto dalle leggi e dai codici, in particolare dal Codice civile che regola le norme di esecuzione di un contratto o di un mandato; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, istituita con la legge n. 287/1990) circa il rispetto delle norme che regolano la concorrenza, la pubblicità ingannevole e gli abusi relativi; il Garante della privacy (i cui compiti sono regolati dall'art. 154 D.Lgs. 196/2003) che vigila sul rispetto delle norme relative al trattamento dei dati (personali, sensibili, identificativi, ecc.) dei cittadini da parte di singoli professionisti e/o di persone giuridiche.
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